Che cosa intende per polvere o farina di roccia

Il termine

Con il termine di farina di roccia o polvere di roccia, si intendono sostanze molto diverse tra di loro, ma con caratteristiche comune di derivare dalla macinazione più o meno fine di rocce naturali. processo che in natura avviene da milioni di anni, dove le montagne vengono erose lentamente dal vento, l'acqua e il ghiaccio e trascinate a valle, ne sono esempio le valli fluviali  del Nilo, del Gange e dello yang-tse-kuiang, dove i fiumi a loro volta riversano il limo fertile nelle regioni circostanti.

Le rocce

Le rocce sono composti minerali costituiti dalla combinazione di elementi secondo leggi cristallografiche e chimiche. Tra questi troviamo: Ossigeno, Silicio, Alluminio, Ferro, magnesio, calcio, sodio e Potassio in diverse combinazioni. troviamo anche molti altri elementi minori che generalmente vengono sottovalutati durante la fertilizzazione, ma fondamentali per la vita delle piante, come: rame, vanadio, molibdeno, cobalto (indispensabile per la sintesi della vitamina B12).

L'impiego

Il loro impiego risponde ad obbiettivi agronomici diversi a seconda delle caratteristiche peculiari di ogni prodotto. In linea generale con il loro impiego, si migliora la capacità di trattenere l'acqua nel terreno, si stimola ed accresce la flora batterica, garantisce una nutrizione costante grazie all'alta capacità di scambio ionico. Si apportano micro e meso-elementi fondamentali per una crescita equilibrata.

Alcune polveri opportunamnete preparate si possono spruzzare sugli organi aerei delle piante per creare una barriera fisica nei confronti di patogeni in genere. Possono creare anche un ambiente inospitale allo sviluppo di malattie per l'alta capacità di idratazione e deidratazione. hanno capacità sequestrante degli essudati e delle delle deiezioni degli insetti.

Anche ad alto dosaggio, non risdultano fitotossiche e non hanno effetti negativi sugli insetti utili.

La normativa

Le polveri di roccia sono utilizzabili in Agricoltura Biologica e Biodinamica ai sensi dei regolamenti CE 834/2207 e 889/2208 e autorizzati dal D.M. 183354 del 27/11/2009 e DPR 55 art.38 del 28/02/2012

I prodotti risultano utili su tutte le colture, Olivo, vite, pero, melo, frutticoltura, vivaismo, floricoltura, giardinaggio